Riscaldamento: in caso di condizioni atmosferiche avverse si possono accendere gli impianti anche dopo il 15 aprile

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Dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022 caldaie in funzione massimo 14 ore al giorno, negli altri periodi massimo 7 ore

FERRARA – NOTA BENE – Si ricorda che in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse si possono accendere gli impianti di riscaldamento, anche al di fuori dei periodi previsti 15 ottobre – 15 aprile, per non oltre la metà delle ore massime giornaliere normalmente consentite (quindi non oltre le 7 ore giornaliere): non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.

(Da CronacaComune del 12 ottobre 2021) – Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti delle abitazioni non deve, di norma, superare i 20°C (con una tolleranza di 2°C). In caso di situazioni particolari, determinate dall’entrata in vigore delle misure emergenziali per il superamento continuativo del valore limite di PM10 nell’aria, la temperatura massima consentita è di 19°C, come da ordinanza del Sindaco. Il periodo dell’anno nel quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento e il numero massimo giornaliero di ore di funzionamento dipendono dal clima della località dove è ubicato l’edificio.

Nella provincia di Ferrara tale periodo è compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, per una durata giornaliera di attuazione di 14 ore, tra le ore 5 e le 23.

In molti casi è però possibile mantenere sempre acceso l’impianto. Le limitazioni alla durata giornaliera del riscaldamento infatti non si applicano, tra gli altri, nei seguenti casi:
1) agli impianti a pannelli radianti (generalmente a pavimento);
2) agli impianti centralizzati dotati di una sonda di temperatura esterna e di un programmatore sigillato che regoli la temperatura interna almeno su due livelli: a 20 °C nelle 14 ore previste e a 16 °C per quelle eccedenti con una tolleranza di 2 °C;
3) agli impianti centralizzati in edifici dotati di un sistema di contabilizzazione del calore e di un programmatore per ogni appartamento mediante il quale si possa regolare la temperatura interna almeno su due livelli;
4) agli impianti individuali regolati da un programmatore con le caratteristiche del caso precedente;
5) impianti termici che utilizzano calore proveniente da Centrali di cogenerazione, con produzione combinata di elettricità e calore;
6) agli impianti condotti mediante contratti di servizio energia.

>> NOTA BENE – In caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse si possono accendere gli impianti di riscaldamento anche al di fuori dei periodi previsti, per non oltre la metà delle ore massime giornaliere normalmente consentite (quindi non oltre le 7 ore giornaliere): non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.

Per info: consultare la pagina online dell’Unità operativa Energia del Comune di Ferrara all’indirizzo https://servizi.comune.fe.it/9419/orari-e-periodi

Per più dettagliate informazioni, vedi art.12 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1 (https://servizi.comune.fe.it/7264/il-controllo-degli-impianti-termici-in-regione-er).