Vaccini: dal Tar nessuna sospensiva della legge regionale dell’Emilia-Romagna

82

L’assessore Venturi: “Orgogliosi di averli per primi resi obbligatori, in ballo la salvaguardia della salute pubblica”Vaccino

EMILIA ROMAGNA – “Noi andiamo avanti così come stabilito, con grande determinazione, nell’interesse dell’intera collettività regionale, e in particolare dei più piccoli, soprattutto dei più deboli. Tutti loro e ogni singola persona ha diritto a vedere tutelata la propria salute”.

Così l’assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi, dopo la decisione di oggi del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna. In seguito al ricorso presentato da una trentina di famiglie e dal Codacons, contrari all’applicazione della legge regionale sull’obbligo vaccinale, il Tar non ha sospeso la normativa regionale, rinviando al prossimo 17 ottobre il pronunciamento dopo aver ricevuto dal ministero della Salute la relazione sulla divisione di competenze tra ministero stesso, Aifa, Istituto superiore di sanità e Regioni.

Tipo di vaccinazioni e fasce d’età

Ai bambini nati dal 1° gennaio 2017 devono essere somministrate tutte le 12 vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Le 4 già imposte per legge: anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite. Anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti-haemophilus influenzae tipo B, anti-meningococcica C, anti-meningococcica B e anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale ‘Prevenzione vaccinale’ 2017-2019.

Ai nati dal 2001 al 2016 devono invece essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Quindi: per i nati dal 2001 al 2004 occorre effettuare, se non si è già provveduto, le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre ad anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-haemophilus influenzale tipo B (quelle, cioè, raccomandate dal piano nazionale vaccini 1999-2000).

I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-haemophilus influenzale tipo B, (previsti dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale vaccini 2005-2007).

Infine, i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, sempre in aggiunta alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-haemophilus influenzae tipo B e l’anti-meningococcica C (previste dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014).

Cosa fare per l’iscrizione

Come ha stabilito lo stesso decreto, i bambini da 0 a 6 anni non in regola non potranno essere iscritti al nido e alla scuola materna. Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione a scuola relativa all’anno scolastico 2017/2018, nella fase quindi di prima applicazione, sono previste specifiche disposizioni transitorie.

In mancanza della relativa documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, potrà essere presentata, entro il 10 settembre 2017, un’autocertificazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl.

Nei casi previsti per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia, dovrà essere presentata la relativa documentazione, con l’attestazione del medico curante o del pediatra di libera scelta. Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Esonero e differimento

Il decreto prevede l’esenzione dall’obbligo di vaccinazione per i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale (per esempio i bambini che hanno già contratto la varicella) e quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di Medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Per i bambini che si trovano in presenza, ad esempio, di una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre), il vaccino può essere posticipato, sempre previa attestazione del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

In caso di mancata vaccinazione

Nel caso in cui il genitore non presenti alla scuola, ai fini dell’iscrizione e della frequenza, la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero o il differimento, i bambini da zero a sei anni non possono accedere agli asili-nido e alle scuole materne, mentre da 6 a 16 anni possono comunque accedere a scuola, ma in questo caso ai genitori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 7.500 euro, proporzionate alla gravità dell’inadempimento (ad esempio al numero di vaccinazioni omesse).

In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni. La stessa Azienda sanitaria contatterà quindi i genitori per un appuntamento e un eventuale colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presentano all’appuntamento o non provvedono comunque a far somministrare il vaccino al bambino, la Asl contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo segnalandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se esistono i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento.