Parma, riduzione orario attività da asporto

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PARMA – Fino al 17 maggio la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività abilitate alla ristorazione con asporto è consentita esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni emergenziali di fonte regionale e nazionale riguardanti le misure di contenimento del Coronavirus.

Di seguito il testo dell’ordinanza per la riduzione dell’orario lavorativo delle attività di ristorazione con asporto nel Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELLART 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELL’ORARIO LAVORATIVO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI ESERCIZI ABILITATI ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE CON ASPORTO NEL COMUNE DI PARMA.

IL SINDACO

Considerato che il nostro Paese, ed in particolare la Regione Emilia Romagna, è da alcuni mesi attraversato dall’epidemia da Covid-19, come dichiarato dell’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020;

Visti
– l’ordinanza Regione Emilia Romagna n. 69 del 24.04.2020 secondo la quale “A far data dal
27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;”

– il DPCM 26 aprile 2020 che, all’art. 1, co. 1, lett. aa), prevede che “ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;

Considerato

– che alcune delle attività citate dai suddetti atti risultano, per loro intrinseca natura, specie nel comune capoluogo di provincia e nelle ore notturne, luogo di potenziale ritrovo ed assembramento;
– che per tale motivo si ritiene, in questa particolare fase in cui risulta più difficile attivare gli opportuni controlli, che l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana rimangano criteri determinanti dell’agire pubblico e che, pertanto, a seguito degli esiti del tavolo di coordinamento dei Sindaci tenutosi il 27 aprile scorso, sia necessario prevenire ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica e privata incolumità;

Rilevato, in ragione di quanto sopra:

-di dover procedere ad una particolare definizione degli orari nei quali è possibile, da parte delle attività succitate, svolgere il servizio di vendita per asporto, dando atto che tale limitazione risponde alla necessità di gestire in sicurezza i flussi notturni di persone negli spazi urbani per evitare che si creino, anche solo potenziali, condizioni di assembramento con minore controllo e conseguenze negative sulla sicurezza urbana e sull’incolumità pubblica e privata;

-di definire che l’attività di vendita per asporto possa avvenire esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno;

-che tale regolamentazione oraria ben si concilia con le limitazioni vigenti in materia di libertà di spostamento dei cittadini e con il relativo divieto di assembramenti;

-che la vendita per asporto è una modalità che affianca la possibilità di svolgere vendita con consegna a domicilio da parte dei titolari delle attività succitate e che, pertanto, la limitazione d’orario prevista non impedisce l’ordinario rifornimento di alimenti e bevande da parte dei cittadini;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare o ridurre le circostanze potenzialmente in grado di mettere in pericolo quanto sopra;

Richiamati

-l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
o c. 4 – Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
oc. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, (…).

-l’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 “sanzioni amministrative” che stabilisce quanto segue:
o1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
o1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;
o2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

-l’art. 650 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale) “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” che stabilisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”;

Dato atto che

-il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Parma, e trova applicazione fino al 17/05/2020;

-la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;

Visti

-l’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
– il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-lo Statuto Comunale;

ORDINA

-che, per le motivazioni indicate e descritte in premessa, nell’ambito del territorio comunale:
o dall’affissione della presente nei luoghi pubblici appositamente preposti e fino al 17/05/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività abilitate alla ristorazione con asporto è consentita esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni emergenziali di fonte regionale e nazionale citate in atto;

DISPONE

-L’immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

-Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

che la presente Ordinanza

o Sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente e sia immediatamente eseguita;

o Sia trasmessa alle Associazioni Rappresentative degli operatori commerciali affinché ne curino la capillare diffusione presso i propri associati e gli operatori del settore;

o Sia trasmessa per gli adempimenti di competenza:

  • Alla Prefettura di Parma
  • Alla Questura di Parma
  • Al Comando Carabinieri di Parma
  • Al Comando di Polizia Municipale.

Visto del Responsabile del Procedimento Ing. Dante Bertolini

IL SINDACO
Federico Pizzarotti