Ferrara: obbligo di mascherina fuori dell’abitazione, in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico

63

Firmata nuova ordinanza dal Sindaco. Fabbri: “Tuteliamo la salute di tutti e la libertà di muoversi. Evitiamo in ogni modo gli assembramenti”

FERRARA – A partire da mercoledì 20 maggio ogni volta ci si rechi fuori dell’abitazione o ci si trovi in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico, sarà obbligatorio fare uso di mascherine o altre forme precauzionali per proteggere se stessi e gli altri da un eventuale contagio.

Il provvedimento, inserito nell’ambito delle misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, è contenuto in un’Ordinanza emanata ieri (martedì 19 maggio) dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

La stessa prevede inoltre i casi nei quali l’uso del presidio sanitario non è obbligatorio.

“Questa nuova Ordinanza – spiega il sindaco Alan Fabbriè un modo per tutelare la salute di tutti, per fronteggiare nuovi possibili contagi e al tempo stesso garantisce la libertà dei cittadini di andare in ogni luogo pubblico del territorio. Faremo il possibile per controllare gli eventuali assembramenti di persone, come purtroppo è accaduto nei giorni scorsi in alcune piazze cittadine, situazioni che vanno sempre evitate con la collaborazione di tutti, per scongiurare la diffusione del virus.

E’ ovvio – precisa il sindaco Fabbri – che nei dehors dei locali, per le persone che stanno consumando bibite o altro tipo di alimenti nel rispetto dei decreti governativi e regionali, non c’è obbligo di mascherina. Questo provvedimento è stato adottato anche dalla Regione Veneto, con la quale in queste ore abbiamo riattivato anche la possibilità di poter raggiungere e incontrare i congiunti”.

L’ordinanza stabilisce pertanto che: (…) con decorrenza 20 maggio 2020 e sino a nuova ordinanza di revoca che ogniqualvolta ci si rechi fuori dell’abitazione o ci si trovi in esercizi commerciali o in altri luoghi al chiuso accessibili al pubblico siano adottate tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altra idonea protezione delle vie respiratorie, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

È obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali.

Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di attività motoria e sportiva.

(…)