La prescrizione per le bollette dell’acqua, nei casi in cui il gestore sia in ritardo con la notifica della bolletta, sarà infatti ridotta da 5 a 2 anni: questa novità rappresenta un’importante conquista delle associazioni dei consumatori che hanno attivamente partecipato alla stesura del provvedimento legislativo facendo attività di lobby in favore dei consumatori.
«E’ una buona notizia per i consumatori, perché si allineano i criteri di conguaglio per le tre tipologie di utenze – afferma Confconsumatori -. Ma occorre ricordare ai consumatori di fare attenzione perché laddove il contatore non è accessibile e/o non è ancora tele letto, è sempre onere del consumatore comunicare letture o permettere l’accesso ai letturisti. Questo perché, in caso contrario, la responsabilità del conguaglio non è addebitabile al venditore e pertanto non sarà applicabile la prescrizione dei 2 anni. È necessario tenere presente che la sostituzione dei contatori con quelli a tele lettura sta avvenendo gradualmente: ad oggi quasi la totalità dei contatori luce è stata sostituita ed è in via di completamento il rimpiazzo dei vecchi lettori del gas. La sostituzione dei contatori dell’acqua, invece, è partita solo da breve tempo».
La riduzione della prescrizione, già introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e gas dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di bilancio 2018, si applica alle bollette dell’acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020. I gestori per trasparenza saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.
In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta. In caso di presunta responsabilità dell’utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo.
Infine, La delibera 547/2019/R/idr approvata ha stabilito anche una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all’utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori, anche ai più piccoli e il rapporto contrattuale tra gestore e utente (gestione del contratto, rispetto degli appuntamenti, verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte), fissando così obiettivi annuali di performance differenziati in ragione del livello di partenza delle prestazioni rese dai gestori.
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