Pulizia dei fossi: un’azione necessaria con l’approssimarsi della stagione invernale. Istruzioni per l’uso

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_palazzo-del-municipio-riminiRIMINI – Con l’approssimarsi della stagione invernale diventa necessaria la verifica e la pulizia dei fossi. Per aiutare anche i singoli proprietari interessati nella manutenzione dei tratti di loro pertinenza, il Comune di Rimini ha redatto il “Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio”. Ecco cosa fare e cosa non fare, i principali punti:

– garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione;
– adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell’erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
– convogliare correttamente, tramite idonei sistemi, le acque meteoriche verso fossi e/o tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata.

Il Regolamento comprende anche mappe tematiche in cui sono individuati, su base cartografica regionale, i fossi di 1° e 2° livello ed i principali ricettori finali, cioè canali consortili e/o corsi d’acqua superficiali, identificandoli con colorazione specifica.

A fine 2017 sono state redatte le mappe inerenti l’area del territorio comunale posta tra la Strada Statale 16 e il lato Sud e del Fiume Marecchia fino ai confini comunali, corrispondente a circa 85 Kmq su totale 135 Kmq del territorio comunale, pari al 63%. Complessivamente sono stati mappati 1.760 fossi interpoderali e 860 fossi stradali per un totale di 2.620 fossi. Ad oggi gli uffici tecnici stanno procedente alla mappatura del restante territorio comunale.

Dalla sua entrata in vigore sono stati svolti più di 100 accertamenti, in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, e attivati i proprietari dei terreni privati con i seguenti numeri

A chi spetta la manutenzione dei fossi privati?

La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossati è obbligo del proprietario e/o dell’utilizzatore dei terreni adiacenti al fossato (affittuario, comodatario, detentore di fatto, etc).

Quali sono le operazioni obbligatorie di manutenzione?

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;

b) aprire nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;

c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni, rasare per lo meno due volte l’anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie di riferimento privato;

e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;

f) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell’articolo 10;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

h) eseguire l’immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l’intasamento degli stessi.

Quali sono le attività e gli interventi vietati?

a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o arrechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque;

b) ingombrare l’alveo e le zone adiacenti alle sponde con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;

c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia,

previa specifica autorizzazione degli Enti competenti;

d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all’interno dell’alveo dei fossi in quanto si configurano quale ostacolo al normale deflusso delle acque;

e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi con opere edili di qualsivoglia natura; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare attraversamenti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo.

f) ridurre il volume d’invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l’accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità;

g) procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti.

Nelle aree limitrofe ai fossi in generale è vietato:

a) smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia dei fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;

b) depositare sul suolo pubblico il materiale derivante dalla pulizia e manutenzione dei fossi;

c) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d’acqua;

d) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;

e) per le aree incolte, le corti di fabbricati ubicati nel forese non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione:

e1) modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell’area, se non a seguito di autorizzazione dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;

e2) riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all’accessibilità dell’area, se non a seguito di autorizzazione dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti.