Polveri sottili: a Ferrara dal 9 febbraio sospese le misure emergenziali, riprendono le limitazioni ordinarie

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Fino alle 18.30 dell’8 febbraio in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti

FERRARA – AGGIORNAMENTO DELL’8 FEBBRAIO 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DELL’8 FEBBRAIO 2021 

Sulla base del Bollettino Arpae odierno, da domani, martedì 9 febbraio 2021, saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria che erano in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 2 febbraio scorso. Le misure emergenziali resteranno quindi valide fino alle 18,30 di oggi 8 febbraio 2021 (v. sotto).

Da domani, 9 febbraio 2021, torneranno quindi in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (in base all’ordinanza del Sindaco con validità dal 19 gennaio al 30 aprile 2021).

La prossima uscita del Bollettino regionale è prevista per mercoledì 10 febbraio 2021.

>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE  DA MARTEDI’ 2 A (aggiornamento) LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 (tutti i giorni, sabato e domenica compresi):

–  il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).

–  il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

–  la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe,  fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.