· divieto assoluto di vendita e somministrazione (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, v.le Rustici, v.le Basetti, v.le Toscanini, v.le Mariotti, v.le Toschi, v.le Bottego, via Europa, via Villa Sant’Angelo, via Falcone, via Alessandria, via Trento, via Palermo, via Doberdò, via Don Camesasca, via Toscana, via Mantova (fino a via Zarotto);
· divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
· divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle vie di adduzione ai tornelli d’ingresso dell’impianto sportivo: p.za Risorgimento, v.le Partigiani D’Italia, via Puccini, str. Torelli, via Pezzani, via Scarlatti;
AVVERTE
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.
La vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.
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