Ordinanza emessa l’8 febbraio 2022 dal sindaco Alan Fabbri

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Divieto di alimentare piccioni sul territorio cittadino per evitare proliferazione ed effetti negativi per la salute e il decoro urbano

FERRARA – Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha emesso in data odierna, martedì 8 febbraio 2022, un’ordinanza relativa alle “Disposizioni di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione dei piccioni. Divieto di somministrazione di mangime e di alimentazione dei piccioni nel centro storico e misure preventive contro la loro nidificazione”.

Nel documento firmato dal Sindaco – che avrà efficacia fino a revoca dello stesso – viene disposto il divieto di “alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari”.

Questo il testo integrale dell’ordinanza che ha l’obiettivo, insieme ad altri interventi mirati messi in campo in zone di pregio della città (installazione di specifici dispositivi dissuasori), di ridurre l’impatto della notevole presenza e proliferazione di piccioni che ha effetti negativi di carattere igienico-sanitario e di decoro urbano:

IL SINDACO

PREMESSO che: sono pervenute numerose segnalazioni per problematiche su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento al centro storico, relative alla formazione di guano sui marciapiedi della Città e sulla pavimentazione della Galleria Matteotti, tali da rendere necessario interventi mirati per tramite dell’impresa appaltatrice del servizio di spazzamento comunale atti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi pubblici; sono pervenute, altresì, segnalazioni da parte della cittadinanza del fatto che alcuni cittadini alimentino volontariamente i piccioni con un conseguente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi pubblici;

DATO ATTO che: la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel centro storico ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici e spazi pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché gravi problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di marciapiedi e spazi pubblici; è invalsa la quotidiana abitudine in alcuni cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città ed in modo innaturale, la loro capacità di rapida riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività e al decoro urbano; gli interventi di ripulitura periodica degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato il guano non sono sufficienti per riportare le condizioni di decoro e di salubrità necessarie; sono stati realizzati recentemente alcuni interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione dei piccioni, come la chiusura mediante apposizione di griglie o reti degli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione, con costi gravosi per il bilancio del Comune;

ATTESA la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo e quindi il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse al fine di preservare in particolare il patrimonio monumentale e artistico del centro storico;

CONSIDERATO che: che l’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano; il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati; i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici pubblici e privati con affaccio sui marciapiedi e su aree pubbliche; il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili, spazi e monumenti, che ne producono l’inevitabile degrado;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in Città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

CONSIDERATO altresì di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione e fino a revoca della stessa;

VISTI l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VIETA a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari;

DISPONE la pubblicazione della presente Ordinanza all’albo Pretorio del Comune e la divulgazione della stessa mediante affissioni di manifesti sul territorio comunale; che il controllo dell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale a cui copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall’ notificazione

DISPONE l’invio in copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale per l’esecuzione.

IL SINDACO Alan Fabbri