Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare
Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.
Nell’esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:
omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall’art. 57 di questo regolamento non omologare la gara e rinviare gli atti all’organo competente affinché ne disponga la ripetizione.
ART.70 – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI
Punto 5. Verificatisi nel corso di una gara fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Il Giudice Sportivo può deliberare discrezionalmente, in questi casi, per le gare di hockey, la sanzione sportiva della perdita della gara o quando ne ricorrano la assoluta necessità l’annullamento la gara inviando gli atti all’Organo competente per la sua ripetizione
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