Limitazioni alla vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine di allumino nell’area del centro storico domenica 5 maggio

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PARMA – Limitazioni alla vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine di allumino nell’area del centro storico in occasione dell’evento legato ai festeggiamenti per la promozione del Parma Calcio in serie A, domenica 5 maggio.
Parma, 4 maggio 2024. In vista dei festeggiamenti previsti domani, domenica 5 maggio, per la promozione nella massima serie del Parma Calcio 1913, considerata la previsione di un consistente afflusso di persone in Piazza Garibaldi al termine dell’incontro di calcio Parma 1913 – Cremonese, l’Amministrazione Comunale ha previsto alcune limitazioni alla vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine di allumino nell’area del centro storico, come di seguito precisato.
Dalle ore 14.00 e fino alla fine dell’evento, le limitazioni scatteranno all’interno del perimetro del centro storico delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via Berenini, Strada Martiri della Libertà, Via Pier Maria Rossi, Viale Tanara, Via Fratti, Via Bottego, via IV Novembre, Via Toschi, Viale Mariotti, Via Toscanini, Viale Basetti:
È previsto il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi.
È altresì previsto il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5º contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi.
Sempre all’interno dell’area dei festeggiamenti per la promozione nella massima serie della squadra di calcio Parma 1913, è previsto il divieto assoluto di introduzione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore.
Il divieto di cui ai punti precedenti è esteso anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all’interno delle aree e del perimetro come sopra delimitato.