Cesena, botti e petardi: regole per tutelare la sicurezza ed evitare sanzioni

CESENA – Botti e petardi off limits su tutte le aree pubbliche del Comune di Cesena: non si tratta di un provvedimento speciale (come quelli che stanno prendendo in questi giorni vari Comuni italiani in vista del Capodanno), ma una di una norma in vigore tutto l’anno, contenuta all’interno del Codice di Convivenza Civile.

“Con l’introduzione di questo specifico provvedimento all’interno del nostro Codice– sottolinea il Sindaco Paolo Lucchi – abbiamo voluto affrontare il problema in modo più complessivo, superando la necessità di dover emanare di volta in volta ordinanze dedicate. E questa decisione è scaturita dalla consapevolezza delle preoccupazioni e dei disagi provocati in molti cittadini dall’ uso improprio di materiale pirotecnico. A testimoniarlo le tante persone che, anche quest’anno, nonostante il divieto già in vigore, mi hanno interpellato, personalmente o via mail, per sollecitare provvedimenti in materia”.

Per assicurare il rispetto delle regole questi giorni gli agenti della Polizia Municipale stanno intensificando controlli sul territorio, e per chi viola tale regola è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500, con obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati.

Inoltre, già da qualche tempo si sono rafforzati i controlli sia da parte della PM sia da parte del Commissariato per quanto riguarda il commercio degli articoli pirotecnici, con l’intento di reprimere eventuali traffici illeciti e di verificare il rispetto della normativa vigente.

Si ricorda a questo proposito che è vietata la vendita di questi prodotti ai minori di anni 14 (per chi contravviene a questa norma c’è l’arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da euro 2000 ad euro 20.000) e il divieto si estende ai minori di anni 18 per alcuni tipi di prodotto (classificati delle categorie IV e V gruppo C).

E se qualcuno proprio non vuole rinunciare a festeggiare il Capodanno con botti e fuochi d’artificio, è bene ricordare alcune norme e alcuni importanti accorgimenti per la tutela della sicurezza propria e altrui e per il benessere degli animali domestici, spesso terrorizzati dal fragore dei botti.

A cominciare dal divieto assoluto dell’uso di petardi e fuochi d’artificio “fai da te”: i materiali pirotecnici possono essere acquistati solo presso negozi autorizzati cioè quelli muniti di licenza di pubblica sicurezza; devono riportare sull’etichetta o sul foglietto allegato le istruzioni di utilizzo da leggere con estrema cura e devono essere utilizzati alla distanza di sicurezza dichiarata.

Se non sono presenti queste indicazioni, avete sicuramente acquistato dei botti illegali: non esitate in questo caso a segnalare l’acquisto di tali prodotti al nucleo Polizia Commerciale che provvederà a togliere immediatamente dal mercato i prodotti illegali e potenzialmente molto pericolosi.

Dopo averli acquistati non tenere mai articoli pirotecnici in tasca, negli zaini, soprattutto quelli con accensione a sfregamento, poiché potrebbero auto innescarsi con il movimento del corpo; è consigliato invece usare invece scatole di cartone o sacchetti e conservare i prodotti acquistati in luoghi sicuri, lontani da fiamme libere e da fonti di calore, ricordandosi inoltre che l’umidità ne comprometterebbe il funzionamento e la sicurezza.

Gli articoli pirotecnici vanno accesi solo in luoghi aperti, lontani da case, persone e posti a rischio d’incendio come fabbriche o boschi e comunque non bisogna usarli in caso di vento.

E’ bene accendere sempre un prodotto alla volta, avendo l’accortezza di tenere gli altri prodotti lontano e al riparo da scintille, non avvicinare mai il viso e il busto al prodotto pirico.

In caso di mancato funzionamento o di funzionamento parziale non tentare di riaccendere l’artifizio: lasciatelo raffreddare e procedete poi alla distruzione immergendolo in acqua, non abbandonare mai prodotti inesplosi.

Regole principali per botti e petardi:

Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un’etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell’Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso, che devono essere seguite attentamente dall’utilizzatore.

I prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie. È dall’uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità. In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l’appartenenza a specifiche “categorie”. Ecco quali:

IV Categoria -(ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d’armi, nulla osta all’acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.). Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo. Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.

V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;

Prodotti “declassificati” o “di libera vendita” ora classificati tra gli esplodenti
Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati “riclassificati” tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto. Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo

Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla “Cat 1” e “Cat. 2” europea,che attualmente hanno assunto la denominazione “F1” ed “F2”. La “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18. Tali limitazioni alla vendita sono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti in argomento, congiuntamente alle modalità d’uso, alla massa attiva ed altre informazioni utili al consumatore. I prodotti messi a disposizione dell’acquirente in tali esercizi sono appartenenti alla V categoria gruppo “D” o gruppo “E” della categoria nazionale. Anche in tal caso, se tali articoli rientrano nella V categoria gruppo D secondo l’allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, per quantitativi superiori a kg 5 netti occorre denunciare il loro possesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenere presso la propria abitazione quantitativi superiori a 25 kg in peso lordo. Poiché per il normale consumatore è difficile consultare l’Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 per effettuare la comparazione tra le categorie europee e le categorie nazionali, è consigliabile detenere presso la propria abitazione quantitativi di pirotecnici appartenenti alla “Cat 1” e “Cat. 2” sempre inferiori a kg 5 netti. In tale ipotesi, infatti, si è sempre certi di non dover espletare alcuna formalità presso l’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui l’acquisto avvenga presso una rivendita appositamente autorizzata, sarà cura del venditore informare il consumatore sulla categoria nazionale a cui appartiene il prodotto venduto e sugli eventuali obblighi di denuncia di possesso (che, come già detto, valgono per qualsiasi quantitativo per i prodotti della V categoria – gruppo “C” e oltre i 5 kg netti per la V categoria – gruppo “D”).

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