LE RICHIESTE ILLEGITTIME – Alcuni gestori, nel pretendere pagamenti oltre i nuovi termini di prescrizione, avrebbero addebitato agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte di tentativi di lettura da parte degli operatori dei servizi di fornitura andati a vuoto per inaccessibilità del misuratore. Tuttavia, non solo questi tentativi di lettura non sarebbero stati documentati, ma sarebbero stati smentiti da prove fornite dai consumatori. Inoltre, come si vedrà, la Legge di Bilancio consente di far valere la prescrizione anche in caso di responsabilità accertata dell’utente.
LA SANZIONE DELL’AGCM – Sul tema è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha avviato una specifica istruttoria con la quale ha sanzionato alcuni fornitori di gas e luce valutando come ingiustificato il rigetto delle richieste di prescrizione, in assenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità dei consumatori nel ritardo del pagamento delle bollette. Chi già sostenuto pagamenti relativi a conguagli indebiti ha diritto, secondo l’Antitrust, al rimborso entro tre mesi. Sul punto, però, è ancora più importante quanto stabilito in seguito dalla Legge di Bilancio.
LA LEGGE DI BILANCIO – Infatti, la problematica oggetto dell’intervento dell’Antitrust è oggi superata anche da un ulteriore dato normativo: la Legge di Bilancio del 2020 (n. 160 del 2019) ha confermato la possibilità per i consumatori di richiedere la prescrizione biennale di quanto dovuto agli operatori per i consumi di gas, luce e acqua pluriennali fatturati in ritardo. Ma cosa fondamentale, la nuova legge consente di far valere la prescrizione anche nei casi in cui la mancata o erronea rivelazione dei relativi dati derivi da un’accertata responsabilità dell’utente.
“E’ importante – dichiara l’avvocato Franco Conte, responsabile Energia & Utenze di Confconsumatori – ricordare a tutti i consumatori che, alla luce della normativa vigente, i gestori dei servizi elettrici, gas e acqua non possono conguagliare consumi superiori ai due anni e, nel caso lo facciano, è necessario eccepire formalmente la prescrizione e il ricalcolo della fattura. Tale diritto oggi sussiste sempre a prescindere che il misuratore sia accessibile o no Inoltre, in caso di mancato riscontro al reclamo o risposta insoddisfacente, gli utenti possono esperire il tentativo di conciliazione”.
Confconsumatori invita a segnalare casi di addebiti illegittimi allo sportello unico “Energia: diritti a viva voce” scrivendo a parma@confconsumatori.it o telefonando allo 0521/230134.
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