Question Time, chiarimenti sui palazzi privi di ascensore

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BOLOGNA – La vicesindaca Valentina Orioli ha risposto, in seduta di Question Time, alla domanda d’attualità del consigliere Gian Marco De Biase (Gruppo misto) sui palazzi privi di ascensore.

La domanda del consigliere De Biase

“Visto l’articolo di stampa apparso in merito all’allarme lanciato sul tema della casa, ovvero il pericolo che persone anziane e con problemi deambulatori rimangano prigioniere dei propri appartamenti a causa dell’assenza di ascensori e/o elevatori. Visto anche quanto evidenziato dall’ex premier Romano Prodi, all’incontro organizzato da Acer Bologna, ovvero che il 60% dei palazzi bolognesi non ha un ascensore. Considerato che Bologna ha adottato un piano per l’abbattimento delle barriere tra cui quelle architettoniche. E’ in via di approvazione il nuovo regolamento edilizio e che è stato annunciato in commissione consiliare la modifica delle dimensioni minime che devono avere le scale per poter installare un elevatore in quegli edifici di altezza antincendio inferiore ai 24 metri in cui le dimensioni del vano scale sono insufficienti portandola da 0,90 metri a 0,85 metri. Tale modifica però riporta in aggiunta la specifica di “al netto del corrimano” vanificando in pratica la riduzione delle dimensioni minime. Le dimensioni delle scale a 0,85 metri darebbe la possibilità a molti palazzi di installare elevatori e conseguentemente dare la possibilità alle persone che risiedono nei piani alti e che hanno difficoltà a deambulare di potersi muovere in maniera più autonoma. Tenuto conto che molte città tra cui Milano e Firenze hanno adottato regolamenti edilizi in cui le dimensioni minime delle scale sono 0,85 metri pone la seguente domanda d’attualità per avere dal Sindaco e dalla Giunta una valutazione politica sull’argomento. Per sapere dall’Amministrazione: se corrispondono al vero i numeri riportati dall’articolo. Se visto che tali dimensioni, nell’ottica dell’abbattimento delle barriere architettoniche, avranno un impatto significativo sulla vivibilità dei cittadini in modo particolare quelli più fragili, pensava di adottare le dimensioni di 0,85 metri come hanno fatto le amministrazioni di molte città tra cui Firenze e Milano”.

La risposta della vicesindaca Orioli

Gentile consigliere, la ringrazio per questa domanda che mi permette di tornare su un tema, quello dell’accessibilità, che è giustamente al centro dell’attenzione nel dibattito pubblico, e sul quale abbiamo raccolto numerose osservazioni e contributi al PUG e al Regolamento Edilizio.

Prima di entrare nello specifico delle sue osservazioni, tengo a sottolineare che il concetto di accessibilità attorno a cui stiamo lavorando è inteso nel senso di “accessibilità universale”, poiché si tratta di un tema che può riguardare ciascuno di noi, in diverse fasi della vita, e in diverse e specifiche condizioni di autonomia. Questo ci ha spinto a considerare anche situazioni in apparente contrapposizione, come è evidente nel tema scale e ascensori condominiali, cercando una soluzione di mediazione che possa contemperare al meglio gli interessi di tutti. Le scale di uso comune seguono la disciplina delle norme nazionali e regionali inerenti che garantiscono condizioni di sicurezza e di accessibilità. Queste sono prescritte nel caso di edifici di nuova costruzione.

In caso di costruzione di ascensore o apparati montascale funzionali al superamento di barriere architettoniche non altrimenti realizzabili se non all’interno di vani scala in edifici esistenti con altezza antincendio inferiore a 24 metri, la larghezza delle rampe delle scale può essere diminuita tramite prescrizioni dei Regolamenti edilizi comunali, mancando di fatto una indicazione univoca a livello nazionale, ricercata in norme di ambiti diversi.

Appare evidente che, rispetto ai limiti imposti per la sicurezza in caso di incendio, la diminuzione della larghezza della scala non deve incidere in modo eccessivo sugli spazi di transito. Proprio per questo, in analogia con quanto di prassi viene già applicato da anni nel Comune di Bologna ed a seguito di contenziosi che si sono verificati, si è scelto di specificare nel nuovo Regolamento edilizio che la larghezza minima delle rampe di scale si intende al netto del corrimano ovvero di tutti gli elementi costitutivi della rampa stessa che vadano ad incidere sull’ampiezza utile delle vie di esodo. A margine, si evidenzia comunque che in interventi significativi come la modifica di un vano scale condominiale, la sostituzione del parapetto e del corrimano possono trovare facile applicazione in soluzioni integrate nel corpo scala snelle ed architettonicamente efficaci.

Rispetto invece al soddisfacimento dei requisiti di accessibilità sorge una contraddizione, peraltro facilmente oggetto di contenziosi condominiali. La larghezza della rampa di scale e le stesse dimensioni dell’ascensore installabile possono risultare inferiori a quelle previste nel DM 236/89, producendo quindi una situazione peggiorativa delle barriere architettoniche esistenti nell’edificio. Questo può comportare la riduzione del requisito (o del potenziale) di accessibilità esistente per soddisfare un altro tipo di esigenza di accessibilità (ad esempio agevolare l’accesso per persone anziane o che camminano con difficoltà con un ascensore che, per dimensioni, non consente l’accesso della persona che utilizza la sedia a ruote). In considerazione del fatto che tali esigenze non possono essere considerate contrapposte in quanto stiamo parlando di interventi edilizi che hanno effetti negli anni e che il tema dell’accessibilità deve essere inteso come universale proprio perché può potenzialmente riguardare ognuno di noi, l’Amministrazione ha ricalibrato le misure minime ammissibili di deroga, salvaguardando per quanto possibile le esigenze di tutti.

Nel Regolamento edilizio in oggetto si è scelto quindi di lasciare una doppia possibilità di riduzione della larghezza del passaggio libero della rampa di scala a:

  • 80 cm nel caso di installazione di un ascensore, accessibile ai sensi dell’art. 4 del D.M 236/1989 (misura in linea con altri Regolamenti italiani tra cui Firenze, Torino, Genova);
  • 85 cm nel caso di installazione di ascensore, montacarichi, servoscala o altri dispositivi analoghi che non permettano l’accessibilità ai sensi dell’art. 4 del D.M 236/1989 degli spazi comuni degli edifici (misura in linea con altri Regolamenti tra cui Milano).

Penso che questa soluzione, che abbiamo raggiunto grazie alla diffusa attenzione verso questo tema, che ho condiviso con parte dei colleghi di giunta e di consiglio, e grazie al contributo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che voglio ringraziare pubblicamente nella persona della Comandante Natalia Restuccia, rappresenti un buon punto di convergenza.

Credo che possiamo concederci ora un tempo di sperimentazione, sapendo che il Piano, ma soprattutto il Regolamento Edilizio, vedranno nei prossimi messi un periodo di osservazione e di “messa a punto”. Questo l’ho detto in Commissione e lo ripeto. Ci sono molte novità ed altre ne arriveranno probabilmente per effetto di Leggi nazionali e regionali, anche per rendere applicabili provvedimenti importanti come il superbonus. Su questo dovremo lavorare con la massima attenzione e in un clima di confronto.