Qualità dell’aria: fino al 30 aprile 2024 i provvedimenti volti a ridurre l’inquinamento da PM10

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Deroghe per i comuni alluvionati

FORLÌ – Le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale” e dal Nuovo Accordo di Bacino Padano sono rivolte al miglioramento della qualità dell’aria e l’emergenza PM10. Il provvedimento sarà in vigore fino a fine aprile 2024 e prevede le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli più inquinanti.

L’area oggetto di limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è la medesima dello scorso anno e incide su gran parte del centro abitato, con la sola esclusione delle zone industriali/artigianali e la zona dell’ospedale.

Vediamo nel dettaglio i DIVIETI:

1. fino al 30/04/2024 compreso, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Forlì, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
• veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
• veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
• veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
• ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2. il divieto di circolazione, di cui al punto precedente anche nelle seguenti domeniche ecologiche:
– 15, 22 e 29 ottobre 2023;
– 5, 12, 19 e 26 novembre 2023;
– 3, 10, 17 dicembre 2023;
– 7, 14, 21 e 28 gennaio 2024;
– 11, 18 e 25 febbraio 2024;
– 3, 10, 17, 24 marzo 2024;
– 7, 14, 21 e 28 aprile 2024.

3. la sospensione del divieto alla circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 nei seguenti giorni di festività: mercoledì 1 novembre, venerdì 8 dicembre, 25 e 26 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 31 marzo 2024, 1 e 25 aprile 2024;

IMPORTANTE
Si precisa che per i cittadini residenti nei comuni alluvionati vengono sospese fino al 31 marzo 2024 le limitazioni alla circolazione dei diesel euro 4 (limitazioni strutturali) ed euro 5 (emergenziali).
Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n 32 del 30/12/2022.

Inoltre in tutto il territorio comunale:
• fino al 30/04/2024, divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
• fino al 30/04/2024, divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria; è prevista deroga al divieto di cui sopra, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni complessivi, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre;
• il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
• l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti

ULTERIORI LIMITAZIONI IN CASO DI ALLERTA.
Scattano inoltre le “misure emergenziali” dal giorno successivo al bollettino emesso da Arpae, le restrizioni alla circolazione scattano in modo automatico:
–  ampliando il divieto di circolazione a tutti i veicoli diesel Euro 5;
– vietando utilizzo di stufe a biomassa con prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle;
– contenendo la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
• 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
• 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
– vietando in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falo rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc….);
– vietando in tutto il territorio comunale lo spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.

INFORMAZIONI.
Dalle limitazioni sono escluse particolari tipologie di veicoli oggetto di deroga come dettagliate nell’ordinanza che è consultabile sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it e a breve sul sito www.liberiamolaria.it. L’ordinanza verrà resa esecutiva con l’apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito, sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili.