Nel concreto, il 36enne – che era stato riconosciuto alla guida del veicolo dagli Agenti della Pm mentre si dava alla fuga in compagnia di una donna – nel fare appello, contestava il metodo di identificazione adottato dagli Agenti che, dopo essersi accostati all’auto avevano individuato l’uomo e la donna a bordo comunicando poi ai Carabinieri di Cervia i tratti somatici dei passeggeri in fuga. Una volta fermati nel Cervese, i due hanno dovuto consegnare alle Forze dell’Ordine i documenti di identità subito inviati alla Pm di Cesena – Montiano. Inoltre, se in Via Cervese alla guida del veicolo si trovava il 36enne, a Cervia al posto del conducente c’era la donna.
L’uomo, in sostanza, contestava l’atto di riconoscimento, effettuato dalla Polizia Municipale di Cesena ritenendola una prova atipica e, inoltre, con il secondo appello, il cesenate evidenzia che non sarebbe corretta la contestazione a suo carico relativamente alla guida in stato di ebbrezza, poiché, al momento dell’alcoltest, si trovava sul lato del passeggero e non alla guida del veicolo.
Il Giudice di primo grado ha correttamente vagliato il grado di attendibilità del riconoscimento, sottolineando che l’uomo è stato precisamente descritto dagli agenti che lo avevano affiancato intimandogli l’alt e che la successiva identificazione da parte dei Carabinieri, dopo che il trasgressore aveva lasciato la guida del veicolo alla donna che era con lui, è avvenuta poco dopo i fatti cui hanno assistito gli Agenti della Pm (alle 15,50 era stato intimato l’alt e alle 16,15 è avvenuto il fermo da parte dei Carabinieri di Cervia).
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