Le principali delibere approvate dalla Giunta comunale nella seduta del 28 aprile 2020

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Aliquote Imu 2020: riduzioni per il settore agricolo e nessun aumento della pressione fiscale ; esenzione del Cosap per i cantieri sospesi dall’emergenza Covid

FERRARA – >> Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo – Assessore Matteo Fornasini:

Aliquote Imu 2020: riduzioni per il settore agricolo e nessun aumento della pressione fiscale

“Cinquecentomila euro di imposte Imu in meno per i ferraresi a partire dal 2020”. E’ questo il risultato, preannunciato dall’assessore comunale al Bilancio Matteo Fornasini, che sarà prodotto dalla delibera di definizione delle aliquote Imu vagliata oggi dalla Giunta municipale e presto all’esame della Commissione consiliare competente, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale.

Nel dettaglio, il provvedimento non prevede alcun aumento della pressione fiscale, con il mantenimento delle aliquote in vigore nel 2019 e la riduzione di alcune voci relative al settore agricolo.

“Con questa delibera – spiega Fornasini – andiamo in particolare a ridurre dello 0,1% l’aliquota Imu gravante sui terreni agricoli, con un minore gettito, ossia un risparmio complessivo per le imprese agricole ferraresi, di circa 300mila euro. E andiamo inoltre ad azzerare completamente la Tasi sui fabbricati rurali ad uso strumentale, con un risparmio di tasse per le imprese agricole ferraresi di altri 200mila euro circa. Complessivamente, quindi, con questa delibera sulle aliquote Imu, i ferraresi pagheranno dal 2020, grazie a questa Amministrazione, 500mila euro di imposte in meno”.

L’applicazione di tutte le aliquote Imu 2020 garantirà al Comune un gettito, al netto delle trattenute dello Stato, stimato in 33.000.000 euro, alla luce di un contenuto incremento che deriverà dagli interventi favorevoli introdotti con la L. 160/2019 (che ha tra l’altro unificato Imu e Tasi). Gettito sufficiente all’Amministrazione per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi.

La delibera in via di approvazione prevede inoltre, a partire dal 2020, di “assimilare all’abitazione l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. E “in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.

Queste, nel dettaglio, le aliquote e detrazioni IMU, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, previste dalla delibera comunale, che recepisce le riduzioni/esenzioni introdotte dalla Legge di previsione dello Stato per l’anno 2020:

0 per cento:

L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma i­bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

0,25 per cento:

ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D. L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività.

L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,6 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00:

all’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

– 0,52 per cento e la detrazione di € 200,00:

gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, salvo che non rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, se adibiti ad abitazione principale;

– 0,76 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro sòggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività.

L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;

– 0,76 per cento:

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

– 0,90 per cento:

l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un’apposita comunicazione attestante i dati catastali dell’alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

– 0,90 per cento:

a) immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi Pensioni;

b) ai terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

– 1,06 per cento :

a) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.

b) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito,ecc.);

– 1,02 per cento:

a tutte le altre fattispecie immobiliari.

>> Assessorato Personale, Lavoro, Attività Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati – Assessore Angela Travagli:

Cosap cantieri edilizi: esenzione del canone per le sospensioni legate all’emergenza Covid e proroga di tutte le concessioni

Per i periodi di sospensione delle attività edilizie, in conseguenza dell’emergenza Covid, il Comune di Ferrara esenterà dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) le ditte presenti con propri cantieri in città. Saranno inoltre prorogate tutte le concessioni di occupazione suolo pubblico relative alle attività edilizie in corso, per il periodo necessario al completamento dei lavori. Le due misure, per le quali la Giunta ha espresso oggi il proprio orientamento favorevole, saranno rese operative nei prossimi giorni tramite una determina del dirigente del Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive del Comune.

Nelle scorse settimane, al momento dell’entrata in vigore delle norme sospensive dell’attività edilizia, nel territorio comunale erano presenti diversi cantieri, che sono rimasti inattivi senza potere rimuovere le occupazioni (impalcature o aree di cantiere), mentre in altri casi era stato avviato l’iter per concessioni di occupazione di suolo pubblico che poi non sono state consegnate e i relativi lavori non sono partiti. Per consentire quindi la ripresa e il completamento dei lavori e agevolare le ditte, danneggiate dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di applicare l’art.19 (comma 2) del proprio Regolamento Cosap che prevede che “la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione”.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=1818