Con il recepimento della sentenza della Consulta, quindi, i genitori di comune accordo possono scegliere di attribuire anche il cognome della mamma, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno. Tale accordo potrà essere manifestato personalmente da entrambi i genitori al momento della denuncia di nascita o mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da entrambi, qualora la denuncia di nascita sia presentata da uno solo dei genitori, come solitamente avviene nel caso di figlio nato all’interno del matrimonio. In mancanza di accordo fra i genitori, o in assenza di una espressa richiesta in senso diverso, al nato continuerà ad essere attribuito il solo cognome del padre.
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