Ferrara, Nel periodo estivo limitazioni alla vendita e al consumo di alcol in città a tutela dell’ordine pubblico

45

logo Comune FerraraL’ordinanza, firmata oggi dal sindaco, in vigore dal 6 giugno al 30 settembre 2016

FERRARA – Sarà in vigore dal 6 giugno al 30 settembre 2016 l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani per la limitazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche in determinate aree della città e la limitazione degli orari di apertura di alcune tipologie di esercizi.

Nota dell’assessore al Commercio del Comune di Ferrara Roberto Serra:
“Nell’ambito dell’azione sinergica più volte sollecitata dalle Forze di Polizia ed espressamente indicata nel Nuovo Patto per Ferrara Sicura, l’Amministrazione comunale adotta provvedimenti amministrativi con l’obiettivo strategico di contrastare fenomeni delinquenziali, di disturbo della quiete pubblica e di abuso di alcol, nell’ottica di perseguire l’interesse generale dei cittadini.
La sempre più stretta collaborazione con Questura ed Arma dei Carabinieri – con il coordinamento della Prefettura – sommata ai puntuali report che pervengono dalla Polizia Municipale hanno indotto il Sindaco di Ferrara ad emanare un’ordinanza contingibile ed urgente con decorrenza dal 6 giugno 2016 e termine il 30 settembre 2016.
Il documento sottoscritto dal primo cittadino esprime fermezza e determinazione nel garantire sicurezza e ordine pubblico; al contempo non crea impedimenti a coloro che vogliano vivere con educazione la città di notte e non contrasta le aspettative delle categorie economiche.
Si rammenta che il Sindaco ha la facoltà di emanare altre successive ordinanze restrittive – qualora ci fossero comprovate motivazioni, sempre a seguito di indicazioni delle Forze dell’Ordine – per le stesse aree e/o per altre estese o micro aree comunali”.

Questo il testo (estratto) dell’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Tiziano Tagliani:

IL SINDACO […]
O r d i n a
Dal 6 giugno al 30 settembre 2016

1 – Nelle aree ricomprese all’interno e sul seguente perimetro:

via Oberdan, via S.Giacomo dall’incrocio con via Oberdan al piazzale della Stazione, piazzale della Stazione, via Felisatti fino a via Bianchi, via Bianchi, via Tumiati, viale Belvedere, via Barriere, via Poledrelli compresa via Manini, viale V.Veneto, via Montenero, corso Isonzo, via Sardi, via Lucchesi, via Calcagnini, via Della Grotta, via Rampari S.Paolo, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre, corso Piave, via Ticchioni, e inoltre, corso Porta Po dall’incrocio con viale Belvedere fino all’incrocio con via Primo Maggio;

A) e’ vietato consumare bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze ad esclusione delle aree autorizzate come distese tavoli, dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

B) agli esercizi di vicinato e alle medie /grandi strutture di vendita alimentare e misto, obbligo di chiusura dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

C) ai laboratori artigianali alimentari,

– obbligo di chiusura dalle ore 01,00 alle ore 6,00 del giorno successivo ;

– divieto di vendita per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 di ogni serata.

2 – Nel restante territorio comunale entro mura:

A) e’ vietato consumare bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze ad esclusione delle aree autorizzate come distese tavoli, dalle ore 01,00 fino alle ore 6,00 da lunedi a venerdi e dalle ore 2,00 fino alle ore 6,00 il sabato e domenica ;

B) agli esercizi di vicinato e alle medie /grandi strutture di vendita alimentare e misto, obbligo di chiusura per tutte le serate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

C) ai laboratori artigianali alimentari,

– obbligo di chiusura dalle ore 2,00 alle ore 6,00 di tutti i giorni;

– divieto di vendita per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 24.00 di ogni serata.*

* limitazioni previste dalla legge n125/2001 art 14 bis

3 – Per i c.d. “piadinari” (titolari di licenza di commercio alimentare ambulante e/o somministrazione) dislocati nelle zone interessate dalla presente ordinanza, e’ vietata la vendita per asporto degli alcolici negli orari stabiliti nei punti 1 e 2 (in base alla loro collocazione); resta consentito il consumo sul posto nelle aree attrezzate ed autorizzate per la somministrazione.

4 – Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, negli orari stabiliti in base alla loro collocazione – e’ esteso anche ai distributori automatici, con il limite alle ore sette, invece che alle ore sei;

5 – I divieti di cui ai punti precedenti NON si applicano in occasione del servizio a domicilio del cliente.

6 – Sono fatte salve eventuali deroghe per le attività svolte nell’ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall’amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate.