CESENA – C’è tempo fino al 16 giugno per il versamento della prima rata Imu e della prima rata Tasi per i contribuenti tenuti a pagare questi tributi.
Com’è noto, la scadenza non riguarda le abitazioni principali: per effetto della Legge di Stabilità 2016, infatti, per le prime case è stata cancellata anche la Tasi, così come era successo anno precedente per l’Imu.
Sole eccezioni le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che continuano a essere soggette all’Imu
Entrando nel dettaglio, la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) è applicata con un’aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) e ai fabbricati rurali ad uso strumentale con un’aliquota dell’1 per mille.
Per quanto riguarda l’Imu sono invece applicate le seguenti aliquote:
– aliquota ordinaria dell’1,06% per fabbricati, terreni agricoli (anche incolti) ed aree fabbricabili;
– aliquota ridotta dello 0,6%;per le abitazioni principali e assimilate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Iacp, a meno che non si tratti di alloggi sociali esenti dall’imposta; per queste categorie è prevista una detrazione di 200 euro
– aliquota ridotta dell’0,86% per agli immobili affittati come abitazioni principali, secondo l’apposito contratto agevolato, e per quelli locati a studenti universitari, secondo l’apposito contratto transitorio;
– aliquota ridotta dell’076% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1^ grado che la utilizzano quale abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica, e per immobili di proprietà di soggetti passivi concessi ad Onlus con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, aventi destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, incluse nei gruppi catastali “B”,“C” e “D”.
– maggiorazione comunale dello 0,3% (che si applica in aggiunta all’aliquota dello 0,76% di competenza dello Stato) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che non rientrano nei casi previsti nei punti successivi;
– Maggiorazione comunale dello 0,24% (che si applica in aggiunta all’aliquota dello 0,76% di competenza dello Stato) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per gli immobili in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi, attività d’impresa, compreso il lavoro autonomo (sono esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5, D8 e D4).